
Un fornitore consegna merci a un’azienda in amministrazione controllata da due settimane. La fattura rimane non pagata. Questo fornitore sarà trattato come i creditori precedenti, costretto ad attendere il piano e a subire eventuali ritardi o riduzioni? Non necessariamente. Il meccanismo dei crediti privilegiati previsto dal codice di commercio protegge precisamente i partner che continuano a sostenere l’attività dopo l’apertura della procedura collettiva.
Privilegio di procedura: cosa cambia concretamente la data del giudizio di apertura
Si ragiona spesso in termini di « crediti anteriori » e « crediti posteriori », ma la linea di demarcazione merita di essere compresa nei dettagli. La data del giudizio di apertura (amministrazione controllata, risanamento o liquidazione giudiziaria) fissa il cursore. Qualsiasi credito nato regolarmente dopo questa data può pretendere un trattamento privilegiato, a condizione di soddisfare i criteri stabiliti da articolo L 622-17 del codice di commercio.
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In pratica, si distinguono tre categorie di crediti ammissibili:
- I crediti nati per le esigenze dello svolgimento della procedura stessa (spese legali, onorari dell’amministratore o del curatore)
- I crediti nati in cambio di una prestazione fornita al debitore durante il periodo di osservazione o durante il mantenimento dell’attività in liquidazione
- I crediti nati per le esigenze della vita quotidiana del debitore (persona fisica)
Solo questi crediti posteriori « utili » beneficiano del privilegio. Un credito nato dopo il giudizio ma senza legame con la prosecuzione dell’attività o lo svolgimento della procedura ricade nel regime comune e deve essere dichiarato nel passivo.
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Crediti privilegiati e ordine di pagamento: chi passa prima
Il privilegio dell’articolo L 622-17 non si limita a un diritto di essere pagati « in priorità » in modo vago. Il testo organizza un ordine di pagamento preciso tra i creditori posteriori privilegiati stessi, e nei confronti dei creditori muniti di garanzie precedenti.
Ordine tra creditori posteriori
All’interno dei crediti che beneficiano del privilegio, il codice di commercio stabilisce una gerarchia. I crediti salariali superprivilegiati passano per primi. Seguono poi le spese legali legate alla procedura, poi i prestiti concessi da un istituto di credito e i crediti derivanti dall’esecuzione di contratti proseguiti.
Le risposte variano su come le giurisdizioni trattano i concorsi tra creditori dello stesso rango, in particolare quando l’attivo disponibile non è sufficiente per soddisfare tutti. In questo caso, si applica una ripartizione al marc le franc tra creditori della stessa categoria.
Di fronte alle garanzie precedenti
Il privilegio di procedura prevale sui creditori chirografari precedenti senza difficoltà. Di fronte a un creditore ipotecario o garantito, la situazione è più sfumata. Il testo prevede che il privilegio dei crediti posteriori passa prima delle garanzie mobiliari e immobiliari dei creditori precedenti, salvo eccezioni previste per alcune garanzie immobiliari pubblicate.
Ordinanza del 2021 e impatto sul trattamento dei crediti posteriori
L’ordinanza n°2021-1193 del 15 settembre 2021, che recepisce la direttiva europea « Ristrutturazione e insolvenza », ha rielaborato il testo dell’articolo L 622-17. L’obiettivo principale: meglio articolare il privilegio di procedura con i nuovi strumenti di ristrutturazione introdotti nel diritto francese.
Tra gli aggiustamenti notevoli, si osserva un avvicinamento tra il privilegio dell’articolo L 622-17 e il trattamento dei finanziamenti nuovi incoraggiati dalla direttiva 2019/1023. Il privilegio serve ora anche da incentivo ai finanziamenti bancari post-apertura, e non solo come meccanismo di ripartizione. In chiaro, un istituto di credito che accetta di finanziare l’azienda durante il periodo di osservazione sa che il suo credito sarà protetto.
Questa posizione « pro-finanziamento » modifica le carte in tavola per i professionisti. L’amministratore giudiziario che negozia un prestito ponte può fare affidamento su questo privilegio per convincere la banca a intervenire.
Trappola frequente: crediti nati dopo l’adozione del piano
Un punto fonte di contenzioso regolare riguarda i crediti nati dopo l’adozione di un piano di risanamento. La giurisprudenza ha stabilito: questi crediti non possono essere considerati crediti privilegiati ai sensi dell’articolo L 622-17. Il privilegio copre il periodo di osservazione e, se del caso, la fase di mantenimento dell’attività in liquidazione, ma non la fase di esecuzione del piano.
Per un fornitore, la conseguenza pratica è diretta. Consegnare merci a un’azienda in piano di risanamento non conferisce alcun privilegio particolare. Ci si ritrova nel diritto comune delle obbligazioni, con i rischi di insolvenza classici.
- Durante il periodo di osservazione: il credito nato da una prestazione fornita beneficia del privilegio se è utile alla procedura o alla prosecuzione dell’attività
- Durante l’esecuzione del piano: il credito non beneficia più del privilegio dell’articolo L 622-17, anche se è nato da un contratto proseguito
- In caso di risoluzione del piano e apertura di una liquidazione: i crediti nati durante l’esecuzione del piano risolto ritrovano un trattamento specifico ma distinto dal privilegio iniziale

La distinzione tra periodo di osservazione ed esecuzione del piano rimane il punto di attenzione principale per ogni creditore che continua a lavorare con un’azienda in difficoltà. Verificare la fase procedurale prima di ogni impegno commerciale consente di valutare correttamente il livello di protezione di cui si disporrà in caso di insolvenza. Il privilegio dell’articolo L 622-17 protegge coloro che alimentano l’attività nel momento in cui ne ha maggior bisogno, non oltre.